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  Stop al telemarketing libero

Stop alle telefonate commerciali. Almeno a quelle che da un anno e mezzo a questa parte venivano effettuate "saltando" i vincoli che le regole della privacy hanno sempre richiesto, ovvero informare l'utente dei propri diritti in materia di riservatezza dei dati e acquisirne il consenso a essere disturbato. Sistema al quale il legislatore ha consentito di derogare per tutto il 2009. Concessione poi estesa fino al 25 maggio scorso. Da quella data, però, valgono nuovamente le vecchie regole più garantiste per gli abbonati: niente squilli promozionali se non c'è l'autorizzazione esplicita dell'interessato.
Ritorno al passato
Il ritorno al passato è frutto di un intreccio di norme, tra le quali, da ultimo, quelle previste con la legge 166/2009, che ha introdotto il registro delle opposizioni o, come viene definito oltralpe, la «robinson list». Si tratta di un elenco in cui dovranno iscriversi gli abbonati che desiderano essere lasciati in pace e non ricevere telefonate promozionali. In caso contrario, gli operatori saranno pienamente autorizzati a far squillare la cornetta e proporre i loro prodotti.
Sia il regime del telemarketing "libero" sia il registro delle opposizioni avevano una medesima scadenza: il 25 maggio. Nelle intenzioni del legislatore, il termine della deroga concessa agli operatori doveva coincidere con il varo del registro. Invece, così non è stato. Il regolamento che disciplina l'istituzione della lista delle opposizioni è stato approvato dal consiglio dei ministri in via preliminare il 16 aprile, dopodiché ha iniziato il previsto iter: i pareri del garante della privacy, di quello delle comunicazioni nonché delle commissioni parlamentari.
Alle camere il testo è arrivato il 18 maggio, con l'invito a far presto, perché la scadenza del 25 maggio era ormai prossima. Tant'è che il provvedimento è stato spedito in Parlamento privo degli altri pareri, giunti una settimana dopo. Nonostante la fretta, il 25 maggio è trascorso senza che le commissioni parlamentari abbiano espresso il loro giudizio. Senza registro delle opposizioni e con la fine del periodo di deroga sull'uso dei vecchi elenchi, il ritorno alle regole precedenti è dunque inevitabile

In altre parole, oggi si deve applicare il principio dell'opt-in («non mi potete disturbare al telefono se non vi ho dato l'autorizzazione a farlo»), mentre per il passaggio all'opt-out («ti disturbiamo a meno che tu non ti sia iscritto nel registro delle opposizioni») bisognerà attendere. Anche perché una volta approvato il regolamento, che dopo il parere del Parlamento dovrà ottenere il «sì» definitivo di palazzo Chigi, l'operatività del registro non sarà immediata. Il ministero dello Sviluppo economico dovrà metterlo in piedi – anche scegliendo la strada di affidarlo a terzi – in non più di tre mesi.
I rilievi
Forse sarebbe stato più semplice – come ha suggerito il consiglio di Stato nel parere – se il legislatore, per mettersi al passo con le regole comunitarie, avesse scelto l'altra soluzione: legare il telemarketing al consenso dell'abbonato, magari da acquisire nel momento della stipula del contatto telefonico. Volontà da rendere poi esplicita sugli elenchi telefonici. È quanto già accade dal 2005: accanto al numero di chi intende ricevere proposte commerciali compare, infatti, il simbolo della cornetta. «Appare singolare – hanno commentato i giudici amministrativi – che lo Stato» abbia invece finito per scegliere «la soluzione più onerosa per il cittadino e per la stessa pubblica amministrazione». Ma non è l'unico rilievo ricevuto dal decreto. Il garante delle comunicazioni ha infatti avuto da ridire sul raggio limitato di azione del registro delle opposizioni, che raccoglie la contrarietà al telemarketing solo degli utenti riportati negli elenchi cartacei ed elettronici. La proposta dell'authority è, invece, di estenderlo a chiunque sia titolare di una numerazione fissa o mobile, perché altrimenti finirà per verificarsi la situazione paradossale che chi ha deciso di non comparire negli elenchi proprio per non venir disturbato, sarà più vulnerabile perché non potrà iscriversi nel registro.


antonello.cherchi@ilsole24ore.com

Elenchi aperti
Se per un verso l'uso degli elenchi telefonici diventa più restrittivo (si veda l'articolo sopra), per un altro si allarga. Con un recente provvedimento il garante della privacy ha, infatti, stabilito che è possibile la modalità di ricerca inversa, ovvero risalire al nome dell'abbonato conoscendone
il numero
Termini e abbonati
Sarà possibile attivare nuovamente la procedura
a partire dal prossimo gennaio. Riguarderà i vecchi abbonati, cioè quelli che al 1° febbraio 2005 erano già inseriti
in un elenco pubblico.
Per i nuovi abbonati, invece,
la ricerca inversa potrà essere effettuata solo se l'interessato l'ha autorizzata.
La novità riguarda soprattutto la ricerca effettuata tramite operatore, perché su internet
è sempre stato possibile effettuarla
Groviglio normativo
Le regole che si sono succedute nell'ultimo anno e mezzo in materia di telemarketing

LA DEROGA
Il Dl 207/08 (convertito dalla legge 14/09) all'articolo 44 prevede che le informazioni personali presenti nelle banche dati costituite sulla base
di elenchi telefonici pubblici formati prima del 1° agosto 2005 (data "spartiacque" tra vecchi elenchi, a digiuno delle tutele della privacy, e nuovi, rispettosi della riservatezza) sono utilizzabili per effettuare telefonate commerciali
La deroga a quanto fino ad allora previsto dal codice della privacy – ovvero, che di norma sia necessario acquisire,
prima di effettuare chiamate promozionali, il consenso esplicito dell'interessato
e informarlo dei propri diritti - ha valore per tutto il 2009

LA PROROGA
La legge 166/09, di conversione del Dl 135/09, interviene sulla deroga accordata con l'articolo 44 del decreto legge 207/08, spostandola di sei mesi
a partire dalla data di entrata in vigore della legge 166 (che cade il 25 novembre 2009)
Dunque, il telemarketing senza consenso
e informativa, ma sempre con riferimento
agli elenchi formati prima del 1° agosto 2005,
diventa possibile fino al 25 maggio 2010
IL REGISTRO
La legge 166 contiene un'altra novità, indotta dalla necessità dell'Italia di adeguarsi alla direttiva 2002/58/Ce sulla privacy nelle comunicazioni elettroniche: chi non vuole essere disturbato da telefonate commerciali deve dirlo esplicitamente iscrivendosi
in un apposito registro delle opposizioni
Cambia radicalmente la filosofia che aveva guidato il telemarketing: dal «non mi potete disturbare a meno che non vi abbia detto di farlo» (opt in), si passa al criterio opposto, «se non risulto iscritto nel registro, potete usare il mio numero telefonico a fini pubblicitari» (opt out)
Il registro avrebbe dovuto vedere la luce entro il 25 maggio
IL DECRETO
Il regolamento sul funzionamento del registro
(si tratta di un Dpr) è stato messo a punto dal ministero dell Sviluppo economico
e approvato in via prelimiare dal consiglio dei ministri
il 16 aprile
Dopo aver ricevuto il parere del Garante della privacy,
di quello delle comunicazioni
e del Consiglio di Stato,
il testo è ora all'esame delle commissioni parlamentari. Dopodiché dovrà tornare
a Palazzo Chigi per l'approvazione definitiva
La scadenza del 25 maggio
è stata, insomma, abbondantemente superata
IL PERIODO DI MEZZO
Non essendo ancora operativo il registro ed essendo nel frattempo scaduta la proroga accordata per usare a fini promozionali,
in deroga agli obblighi dell'informativa e del consenso, le informazioni contenute nelle banche dati costituite sulla base di elenchi telefonici formati prima del 1° agosto 2005, di fatto si è ritornati all'applicazione di regole più restrittive: in altre parole, il telemarketing è possibile solamente se l'utente è stato preventivamente informato e ha fornito un consenso esplicito a essere "disturbato"

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